Segnaliamo un’importante pronuncia del Tribunale di Lecce che ha sospeso una serie di cartelle esattoriali relative a contributi Inps – emesse nei confronti di un imprenditore salentino – perchè la notifica a mezzo Posta elettronica certificata (Pec) era stata effettuata in maniera errata(ordinanza del Tribunale di Lecce, sez. lavoro n.49972/2018).
“Tale pronuncia risulta particolarmente interessante” evidenzia il difensore dell’imprenditore, l’Avv. Matteo Sances, “poiché il giudice oltre a esaminare la notifica via Pec degli atti esattoriali si è focalizzato anche sugli oneri successivi ad opera del concessionario della riscossione (ex Equitalia ora Agenzia Entrate Riscossione) nel caso in cui la Pec non raggiunga il destinatario e quindi l’eventuale deposito degli atti presso la Camera di Commercio”.
Specifica infatti l’Avvocato Sances che “Non basta al concessionario tentare una volta sola la notifica via Pec della cartella, in quanto la norma prevede un secondo tentativo sempre via pec. Solo in caso di una nuova mancata consegna (perché ad esempio la Pec del contribuente è piena o scaduta) il concessionario deve inviare gli atti in Camera di Commercio. Ovviamente il mancato corretto adempimento di queste operazioni – come nel caso del mio assistito – può viziare la notifica degli atti e nei casi più gravi portare anche all’annullamento delle pretese avanzate dal Fisco o dall’Inps”.
Per maggiore chiarezza, si specifica che tali operazioni sono previste dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a cui sia il Fisco che il concessionario della riscossione devono fare necessariamente riferimento per la notifica dei loro atti (avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, ecc…).
La predetta norma, dunque, stabilisce che è possibile effettuare l’invio a mezzo Pec di avvisi e atti destinati a soggetti che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (e quindi a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi presenti all’interno dell’indice nazionale degli indirizzi Pec, chiamato INI-PEC, www.inipec.gov.it).
Se, dunque, nonostante il secondo tentativo la casella Pec del contribuente continua a essere satura ovvero l’indirizzo non risulta più attivo, il Fisco è tenuto a depositare telematicamente l’atto presso il sito di InfoCamere Scpa e a dare notizia al contribuente del deposito dell’atto mediante apposita raccomandata.
È bene avvisare tutti i contribuenti che – qualora avessero dubbi in merito alla capacità o al funzionamento del proprio indirizzo Pec – possono sempre verificare la presenza di eventuali atti del Fisco presso il sito di Infocamere, consultando l’indirizzo: https://attidepositati.infocamere.it/dece/nazionale/nazionale.html
Ci si augura, dunque, che queste brevi informazioni possano risultare importanti per i nostri lettori.
Ringraziamo ancora una volta l’Avv. Matteo Sances per i preziosi chiarimenti.
La redazione