Economia, Giustizia, Pensioni

LA PENSIONE NON SI PIGNORA, LO HA STABILITO LA CORTE COSTITUZIONALE

Sono incostituzionali le norme che limitano la pignorabilità delle pensioni solo per le esecuzioni successive al 27 giugno 2015.

È quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, con una recentissima sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile oltre che di organizzazione dell’amministrazione giudiziaria; sentenza n.12 del 31.1.2019 della Corte Costituzionale, visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

Nel caso in questione, il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del D.l. n. 83/2015 nella parte in cui prevedeva che le disposizioni che introducevano l’ottavo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile (quelle appunto che limitano i pignoramenti sulle pensioni), si applicassero esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015), anziché a tutte le procedure pendenti alla medesima data.

La Corte Costituzionale, attraverso un bilanciamento tra due valori, ossia la certezza del diritto garantita ai creditori pignoratizi e la tutela dei pensionati, è giunta ad affermare…continua a leggere su www.giornaledellepmi.it

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