Sono incostituzionali le norme che limitano la pignorabilità delle pensioni solo per le esecuzioni successive al 27 giugno 2015.
È quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, con una recentissima sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile oltre che di organizzazione dell’amministrazione giudiziaria; sentenza n.12 del 31.1.2019 della Corte Costituzionale, visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).
Nel caso in questione, il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del D.l. n. 83/2015 nella parte in cui prevedeva che le disposizioni che introducevano l’ottavo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile (quelle appunto che limitano i pignoramenti sulle pensioni), si applicassero esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015), anziché a tutte le procedure pendenti alla medesima data.
La Corte Costituzionale, attraverso un bilanciamento tra due valori, ossia la certezza del diritto garantita ai creditori pignoratizi e la tutela dei pensionati, è giunta ad affermare…continua a leggere su www.giornaledellepmi.it