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CONTRO I PIGNORAMENTI DEL FISCO MAGGIORI DIRITTI ANCHE PER I CONTRIBUENTI SALENTINI.

Il 31 maggio 2018 è una data da ricordare per i contribuenti che, grazie all’intervento della Corte Costituzionale, potranno ora opporsi ai pignoramenti del Fisco.

Con la sentenza n.114/2018 (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti) la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), DPR n. 602/73 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del DPR n. 602/73, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile.

Ma per comprendere meglio la questione ci siamo avvalsi della collaborazione del Centro Studi Giuridici Sances chiedendo un commento all’Avv. Hiroshi Pisanello ed al Dott. Carlo Mormando.

Avvocato Pisanello in che termini il contribuente sarà favorito dalla pronuncia della Corte Costituzionale?

Bisogna premettere che l’art. 16 del decreto legislativo n. 46/99 aveva modificato l’art. 57 del DPR 602/73 riducendo sostanzialmente la possibilità per il contribuente di difendersi di fronte ad un pignoramento azionato dal Fisco.

In tale assetto normativo, infatti, nel caso in cui un contribuente avesse voluto contestare il diritto del Fisco a procedere all’esecuzione forzata e, quindi, opporsi ad un pignoramento mobiliare, immobiliare oppure presso terzi eccependo una qualsivoglia causa di illegittimità della pretesa erariale, costui non avrebbe potuto giovarsi dell’azione di opposizione prevista dal codice di procedura civile all’art. 615.

Con la sentenza in questione, dopo quasi un ventennio, i Giudici della Corte costituzionale hanno rilevato che l’impossibilità – per i contribuenti – di far valere innanzi al giudice dell’esecuzione l’illegittimità della riscossione mediante opposizione all’esecuzione, essendo ammessa soltanto l’opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall’art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva”.

Dal 31 maggio 2018, quindi, i contribuenti potranno validamente opporsi ai pignoramenti fiscali come ad un qualsiasi altro pignoramento. La sentenza n.114/2018 segna così un importante passo in avanti per colmare l’evidente squilibrio tra i poteri del Fisco e le possibilità di difesa dei contribuenti.

Dottor Mormando ritiene, quindi, che i contribuenti adesso siano completamente tutelati contro le azioni  del Fisco?

Come illustrato correttamente dall’Avvocato Pisanello, con la sentenza n.114/2018 sono state ampliate le tutele dei contribuenti che, fino al 30 maggio scorso, contro le azioni del Fisco erano esposti ad una situazione di grave ingiustizia.

Tuttavia, credo che le possibilità di difesa riconosciute al contribuente possano essere ulteriormente estese.

Difatti, l’art.615 del codice di procedura civile prevede espressamente la facoltà per il debitore di opporsi alle pretese avanzate dal creditore tanto nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia ancora dato inizio all’azione esecutiva (proponendo formale opposizione ai sensi dell’art. 615, comma 1, cpc) quanto nel caso in cui la predetta azione sia già stata avviata (proponendo, in questo caso, un’opposizione ex art. 615, comma 2, cpc).

Quando il creditore è il Fisco, però, le difese esperibili dal contribuente sono ancora soggette a dei limiti.

La Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 del DPR 602/73, limitatamente alla “… parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso (…) sono ammesse le opposizioni regolate dall’art.615 codice di procedura civile”.

Da ciò si ricava, dunque, che è tutt’ora preclusa al contribuente la possibilità di opporsi preventivamente all’azione esecutiva del Fisco nel caso in cui egli venga a conoscenza di un presunto debito tributario (pensiamo a tutti coloro i quali, ad esempio in occasione della c.d. rottamazione-bis, hanno richiesto l’estratto dei ruoli al concessionario della riscossione), senza dover necessariamente attendere la notifica di un pignoramento fiscale.

La decisione della Corte Costituzionale, quindi, non mette al riparo il contribuente dai possibili danni che potrebbero essere causati dall’azione esecutiva intrapresa dal Fisco, posto che quest’ultimo, come spesso accade, andrebbe ad aggredire il patrimonio del debitore (rivalendosi sugli immobili, sullo stipendio, ecc…).

Pertanto, in attesa che il Legislatore o la stessa Consulta riconoscano al contribuente la possibilità di agire in via preventiva, allo stesso non resta altro che avvalersi dell’istituto dell’autotutela, ossia chiedere al Fisco di annullare le pretese illegittime.

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