Sta facendo molto discutere, non solo in provincia ma in tutta Italia, una pronuncia della Suprema Corte del 22 giugno scorso poiché mette in discussione la legittimità di tutte le rateazioni concesse dal Concessionario della riscossione (ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Per comprendere meglio l’ordinanza in questione (ossia la n.16533 del 22 giugno 2018 della Corte di Cassazione, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti), abbiamo chiesto chiarimenti all’Avv. Matteo Sances, avvocato tributarista leccese e patrocinante in Cassazione.
Avvocato Sances cosa dice la Cassazione con questa Ordinanza?
Con la pronuncia del 22 giugno scorso i giudici della Suprema Corte sanciscono sostanzialmente l’illegittimità degli interessi calcolati sulle sanzioni tributarie.
Tale principio deriva dal riconoscimento del carattere di specialità dell’art.2, comma 3 del D.Lgs. n.472/97, il quale esclude l’applicazione di interessi sulle sanzioni tributarie, rispetto alla regola generale che prevede l’applicazione degli interessi sulle somme oggetto di rateazione concessa dal concessionario.
Di quanto stiamo parlando in termini economici?
Dunque, occorre precisare che gli interessi di mora per i debiti fiscali, che vengono fissati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, ammontano attualmente al 3,01% (decorrenza dal 15 maggio 2018, per l’anno precedente ammontavano al 3,50%) e sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano anche gli ulteriori interessi di dilazione che vanno dal 4,5% al 6% annuo a seconda delle pretese, senza considerare poi che su tali somme il concessionario applicherà anche l’aggio per la riscossione. Si può comprendere dunque la portata del risparmio e l’importanza di questa pronuncia.
Ma cosa accadrà adesso? I contribuenti potranno richiedere al concessionario il ricalcolo del piano di rateazione?
Sicuramente chi d’ora in avanti chiederà la rateazione del debito dovrà analizzare con particolare attenzione il piano e, se del caso, segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia al concessionario e solo dopo valutare anche l’avvio di un’azione legale.
Per chi, invece, dovesse ritrovarsi con un vecchio piano di rateazione e avesse già provveduto al pagamento delle rate sarebbe opportuno richiedere un ricalcolo del piano. Sempre la Cassazione, poi, in altra recente pronuncia ha chiarito che il pagamento delle rate non comporta il riconoscimento del debito e dunque la richiesta di rimborso di un eventuale indebito potrebbe essere avanzata dal contribuente. Sarà opportuno, dunque, per il contribuente che dovesse ritenere illegittimo il piano di rateazione proporre innanzitutto un’istanza di autotutela e, in caso di risposta negativa da parte del concessionario, valutare gli estremi per agire in sede giudiziaria.
Ci si augura, dunque, che tali verifiche possano avvenire nella massima trasparenza e piena collaborazione tra Fisco e contribuente.
Ringraziamo l’Avv. Matteo Sances